lunedì 16 febbraio 2015

EDILIZIA & PROCESSO: i controinteressati e la doppia impugnativa di una sanzione edilizia (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, sentenza breve 12 febbraio 2015, n. 175).


EDILIZIA & PROCESSO: 
i controinteressati 
e la doppia impugnativa 
di una sanzione edilizia, 
(T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 
sentenza breve 12 febbraio 2015, n. 175)


Massima

1. Nel processo amministrativo la qualità di controinteressato va riconosciuta nella compresenza dell'elemento sostanziale, vale a dire al soggetto portatore di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente, e dell'elemento formale, costituito dall'indicazione nominativa del medesimo soggetto nel provvedimento impugnato o la sua agevole individuabilità aliunde.
Nel caso de quo è evidente come i presunti controinteressati non siano indicati nell’atto sanzionatorio impugnato né risultino titolari di un interesse diretto e contrario a quello azionato, ma solo di fatto e tale da legittimare il (non a caso) esercitato intervento ad opponendum.
2. Nell'impugnazione di un'ordinanza di demolizione o sanzionatoria edilizia non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all'amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso, infatti, la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica.
3.  A fronte dell’impugnativa di una sanzione urbanistico – edilizia, espressamente qualificata dal Comune ex art. 45 L.R. n. 16\2008 -  nessun onere può sussistere in ordine all’impugnativa della norma di piano oggetto di applicazione ed interpretazione.
Ciò è tanto più vero laddove, come nel caso de quo, il gravame non contesti la legittimità del contenuto della norma di piano ma unicamente, nella parte che il ricorso dedica al piano, la carenza di istruttoria e di motivazione in relazione alla errata operazione ermeneutica svolta dagli uffici comunali sulla norma stessa.


Sentenza breve per esteso

INTESTAZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2015, proposto da:
Caprioli Enrico in proprio e Leg. Rappr. "Power E.S. S.r.l.", rappresentato e difeso dagli avv. Angela Gemma, Chiara Enrica Tuo, Marco Tronci, con domicilio eletto presso Chiara Enrica Tuo in Genova, Via Assarotti 20/9-10; 
contro
Comune di Sestri Levante, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Rosso, con domicilio eletto presso Sebastiano Rosso in Genova, Via della Libertà 4/5; 
e con l'intervento di
ad opponendum:
Teo Marco in proprio e Leg. Rappr. Na.Ros. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Glauco Stagnaro, con domicilio eletto presso Glauco Stagnaro in Genova, Via Corsica, 2; 
per l'annullamento
ordinanza n. 95/2014 di ripristino della destinazione d'uso dei locali per attivita' commerciali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sestri Levante;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

- rilevato che le eccezioni preliminari dedotte appaiono prima facie infondate, sia in relazione alla presunta sussistenza di soggetti controinteressati non intimati, sia in ordine alla mancata contestuale impugnazione della norma di piano in questione;
- atteso che, sotto il primo profilo, se in linea di diritto va ribadito che “nel processo amministrativo la qualità di controinteressato va riconosciuta nella compresenza dell'elemento sostanziale, vale a dire al soggetto portatore di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente, e dell'elemento formale, costituito dall'indicazione nominativa del medesimo soggetto nel provvedimento impugnato o la sua agevole individuabilità aliunde” (cfr. ad es. CdS 5855\2014), nel caso de quo è evidente come i presunti controinteressati non siano indicati nell’atto sanzionatorio impugnato né risultino titolari di un interesse diretto e contrario a quello azionato, ma solo di fatto e tale da legittimare il (non a caso) esercitato intervento ad opponendum;
- considerato che sul punto va quindi ribadito, con la migliore giurisprudenza, che nell'impugnazione di un'ordinanza di demolizione o sanzionatoria edilizia non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all'amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso, infatti, la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica (cfr. ad es. CdS 3380\2011);
- atteso che, sotto il secondo profilo, a fronte dell’impugnativa di una sanzione urbanistico – edilizia (espressamente qualificata dal Comune ex art. 45 l.r. 16\2008) nessun onere può sussistere in ordine all’impugnativa della norma di piano oggetto di applicazione ed interpretazione;
- rilevato che ciò va sottolineato in particolare laddove, come nel caso de quo, il gravame non contesti la legittimità del contenuto della norma di piano ma unicamente (nella parte che il ricorso dedica al piano) la carenza di istruttoria e di motivazione in relazione alla errata operazione ermeneutica svolta dagli uffici comunali sulla norma stessa;
- considerato che, nel merito, il ricorso appare prima facie fondato in relazione al profilo assorbente di cui al quarto motivo di gravame;
- atteso che, in proposito, il vizio dedotto risulta grave e manifesto, in quanto l’amministrazione si è reiteratamente (sia nella comunicazione iniziale sia nell’atto sanzionatorio) limitata a richiamare una intera e complessa norma di piano, senza specificare ed indicare in alcun modo quale fra le diverse e puntuali regole ivi contenute (distanze, parcheggi, destinazione residenziale ecc.) sia rilevante rispetto alla particolare situazione dell’odierno ricorrente;
- rilevato che nessun rilievo può essere attribuito alle (invero neppure adeguate) integrazioni parzialmente desumibili dalle difese comunali, sulla scorta ed in applicazione del consolidato principio a mente del quale nel corso del giudizio è inammissibile l'integrazione della motivazione del provvedimento impugnato mediante le deduzioni difensive contenute nella memoria di costituzione;
- ritenuto che pertanto il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
- considerato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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